L’etichetta dell’olio è un imprescindibile strumento messo a disposizione del consumatore per fare una scelta consapevole in fase di acquisto. La normativa europea sull’etichettatura ha fissato il principio che “Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano…”. L’etichetta del prodotto è in genere lo strumento che consente al consumatore di ottenere le informazioni: essa rappresenta una sorta di carta d’identità dell’alimento. Da qui nasce l’esigenza di un’attenta lettura che sappia discernere e individuare con esattezza tutte le preziose informazioni in essa contenute.
In attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE del consiglio del 14/06/1989, Il D.Lgs. n. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni ha previsto l’introduzione di importanti regole che disciplinano dall’etichetta degli alimenti alla loro presentazione, dalla pubblicità all’imballaggio.
L’etichettatura dell’olio di oliva, la sua presentazione e pubblicità, in particolare, è stata ulteriormente disciplinata dal Regolamento CE n. 1019/2002.
Per quanto attiene all’etichetta dell’olio, che è bene sapere non può essere venduto sfuso ma solo in bottiglia o barile e non può superare i 5 litri di contenuto per la vendita al dettaglio e i 25 litri per la vendita per le attività di ristorazione, deve contenere le seguenti indispensabili indicazioni.
Denominazione di vendita e categoria
Accanto al marchio, le etichette devono indicare con esattezza il processo produttivo e le caratteristiche del prodotto. In altre parole di che tipologia di olio si tratta delle cinque previste dalla normativa, ognuna accompagnata da una specifica dicitura:
se olio extra vergine di oliva deve seguire la dicitura: “olio di oliva categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
se olio di oliva vergine, segue la dicitura “olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
se olio di oliva, composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini segue la dicitura: “olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”;
Per le altre categorie si rimanda al Regolamento CE.
Luogo di origine
Altra importante indicazione che l’etichetta dell’olio di oliva extravergine e vergine deve contenere è quella relativa al luogo di origine sia relativo al paese di raccolta delle olive che del frantoio in cui vengono molite. Si può riportare l’indicazione specifica della nazione o per olive raccolte e lavorate in Europa l’indicazione: Olio extravergine o vergine di oliva, ottenuto nell’Unione (o nome del Paese dell’Unione) da olive raccolte nell’Unione (o nome del Paese dell’Unione).
Quantità netta
La normativa prevede che l’etichetta dell’olio debba contenere l’indicazione precisa della quantità di prodotto in vendita che deve essere espressa, trattandosi di un prodotto liquido, in unità di volume utilizzando, a discrezione del produttore, il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml).
Termine minimo e condizioni di conservazione (TMC)
Su questa tipologia di indicazione riportata sull’etichetta dell’olio occorre chiarire che essa non indica la data di scadenza ma la data fino alla quale l’olio mantiene le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione. In etichetta sarà indicato “da consumarsi preferibilmente entro” seguito dalla data in formato giorno, mese ed anno che per gli oli d’oliva è dopo 12-18 mesi dall’imbottigliamento. Nel caso dell’olio l’etichetta deve contenere anche indicazioni relative alle migliori modalità di conservazione del prodotto, vale a dire la classica dicitura: “Conservare al riparo dalla luce e lontano dalle fonti di calore”.
Nome o ragione sociale
Sede del produttore o confezionatore o di un venditore stabilito nella CE, e la sede dello stabilimenti di produzione o confezionamento, la sede dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento va sempre indicata; può essere omessa solo in caso essa coincida con la sede del produttore o confezionatore o venditore.
Numero lotto
L’insieme delle unità di vendita (bottiglie o lattine) prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore dell’olio. Esso deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed è preceduto dalla lettera “L“, salvo nel caso in cui sia facilmente distinguibile dalle altre indicazioni dell’etichetta. L’indicazione del lotto non è richiesta solo quando il termine minimo di conservazione figura con la menzione del giorno, mese ed anno, in modo da identificare una specifica partita.
Indicazioni nutrizionali
L’etichetta dell’olio deve contenere la cosiddetta dichiarazione nutrizionale o etichettatura nutrizionale, un’informazione che riguarda il valore energetico, i grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi), i carboidrati, il sale, le fibre, le proteine, le vitamine e i sali minerali presenti nel prodotto. Valori da considerare ne caso specifico dell’olio sono il valore energetico e la quantità di grassi su 100 grammi di prodotto. Importante anche sarebbe avere un’indicazione sulla composizione dei grassi presenti quindi: alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi, antiossidanti.
Annata
Un’ultima informazione che è importante valutare leggendo l’etichetta dell’olio è quella riguardante e quella riguardante l’annata, obbligatoria solo per le tipologie di olio extravergine di oliva e olio di oliva e solo nel caso in cui queste tipologie di olio siano prodotti interamente con olive provenienti dalla stessa campagna di raccolta.